P. Q. M.
   Si  conclude perche' codesta Sovrana Corte, previa dichiarazione di
 ammissibilita' del presente ricorso per  conflitto  di  attribuzioni,
 dichiari:
     a)  che  spetta esclusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi
 degli artt. 64, 68, 72 e 82  Cost.,  esercitare  la  valutazione  del
 comportamento  dei  parlamentari  per  le opinioni ed i voti espressi
 nell'esplicazione  del  mandato  ricevuto  anche  nei  confronti  del
 giudice civile;
     b)  che,  in  particolare,  l'autorita' giudiziaria e' carente di
 giurisdizione in ordine alla proponibilita'  dell'azione  civile  per
 risarcimento  dei  danni  senza  la previa deliberazione della Camera
 d'appartenenza del parlamentare in  ordine  alla  valutazione  se  la
 fattispecie  concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art.  68
 Cost.;
     c) conseguentemente si chiede che la Corte annulli la sentenza n.
 749/96 pronunciata dal tribunale civile  di  Foggia  seconda  sezione
 civile  perche'  viziata da difetto assoluto di potesta' in quanto il
 fatto rientra nella previsione di cui all'art. 68, primo comma, della
 Costituzione, con riaffermazione  della  competenza  esclusiva  della
 Camera e pronunciarsi in proposito.
   Il fascicolo depositato presso codesta Corte comprende:
     1) Originale del ricorso sottoscritto;
     2)  Delibera  dell'Ufficio  di presidenza n. 36/97 del 30 gennaio
 1997 per l'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri  dello
 Stato;
     3)   Delibera  dell'Assemblea  del  4  febbraio  1997  di  eguale
 contenuto;
     4) Delibera della Giunta per le autorizzazioni a procedere  della
 Camera  dei  Deputati,  XI leg., Doc. IV n. 113-A, rel. Del. Basso De
 Caro che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato
 Cafarelli per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.;
     5) Copia della sentenza del tribunale civile di Foggia n.  749/96
 del 3 maggio-1 giugno 1996;
     6) Sentenza delle s.u. 12 marzo 1983.
   Tutto cio' premesso
                            Si chiede ancora
   Che  codesta  sovrana  corte voglia fissare la camera di consiglio,
 per la dichiarazione di ammissibilita' del ricorso per  conflitto  di
 attribuzioni  proposto  con il presente atto, ai sensi dell'art.  37,
 comma terzo e quarto della legge 11 marzo 1953 n. 87, con la  urgenza
 che  il  caso  richiede,  trattandosi  di  sentenza  provvisoriamente
 esecutiva,  che  lede  fondamentali  prerogative  poste  a tutela del
 libero funzionamento del Parlamento.
   Piaccia, pertanto, al Presidente della Corte, a norma dell'art.   9
 della  Legge  Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, ridurre alla meta' i
 termini del procedimento. Ferme tutte le richieste  che  precedono  e
 salvo ogni altro diritto od interesse giuridicamente protetto.
     Roma, addi' 2 aprile 1997
  Il Presidente della Camera dei deputati: on. prof. Luciano Violante
 97C0495