P. Q. M. Si conclude perche' codesta Sovrana Corte, previa dichiarazione di ammissibilita' del presente ricorso per conflitto di attribuzioni, dichiari: a) che spetta esclusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82 Cost., esercitare la valutazione del comportamento dei parlamentari per le opinioni ed i voti espressi nell'esplicazione del mandato ricevuto anche nei confronti del giudice civile; b) che, in particolare, l'autorita' giudiziaria e' carente di giurisdizione in ordine alla proponibilita' dell'azione civile per risarcimento dei danni senza la previa deliberazione della Camera d'appartenenza del parlamentare in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art. 68 Cost.; c) conseguentemente si chiede che la Corte annulli la sentenza n. 749/96 pronunciata dal tribunale civile di Foggia seconda sezione civile perche' viziata da difetto assoluto di potesta' in quanto il fatto rientra nella previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, con riaffermazione della competenza esclusiva della Camera e pronunciarsi in proposito. Il fascicolo depositato presso codesta Corte comprende: 1) Originale del ricorso sottoscritto; 2) Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 36/97 del 30 gennaio 1997 per l'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; 3) Delibera dell'Assemblea del 4 febbraio 1997 di eguale contenuto; 4) Delibera della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, XI leg., Doc. IV n. 113-A, rel. Del. Basso De Caro che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Cafarelli per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; 5) Copia della sentenza del tribunale civile di Foggia n. 749/96 del 3 maggio-1 giugno 1996; 6) Sentenza delle s.u. 12 marzo 1983. Tutto cio' premesso Si chiede ancora Che codesta sovrana corte voglia fissare la camera di consiglio, per la dichiarazione di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto con il presente atto, ai sensi dell'art. 37, comma terzo e quarto della legge 11 marzo 1953 n. 87, con la urgenza che il caso richiede, trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva, che lede fondamentali prerogative poste a tutela del libero funzionamento del Parlamento. Piaccia, pertanto, al Presidente della Corte, a norma dell'art. 9 della Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, ridurre alla meta' i termini del procedimento. Ferme tutte le richieste che precedono e salvo ogni altro diritto od interesse giuridicamente protetto. Roma, addi' 2 aprile 1997 Il Presidente della Camera dei deputati: on. prof. Luciano Violante 97C0495