Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge della provincia
 autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della  legge
 provinciale  7  gennaio  1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni
 amministrative)  sollevata,  in  riferimento   all'art.   117   della
 Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0537