Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997 Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0537