Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui  uffici
 domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12, contro la regione
 Lombardia, in  persona  del  presidente  della  Giunta  regionale  in
 carica,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 delibera legislativa "norme transitorie  inerenti  l'esercizio  della
 caccia  nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano", approvata dal
 Consiglio regionale della  regione  Lombardia  nella  seduta  del  30
 luglio  1997,  rinviata  a  nuovo  esame  con  atto 1 settembre 1997,
 riapprovata dal Consiglio  regionale  a  maggioranza  assoluta  nella
 seduta del 17 settembre 1997.
   1.  -  La  delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede
 una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8  novembre  1996,  n.
 32  "Integrazioni  e  modifiche  alla  l.r.  30  novembre 1983, n. 86
 ''Piano  generale  delle   aree   regionali   protette.   Norme   per
 l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
 naturali,  nonche'  delle  aree  di  particolare rilevanza naturale e
 ambientale'' e  regime  transitorio  per  l'esercizio  dell'attivita'
 venatoria".
   Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con
 la  quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a
 parco naturale. Tale modifica viene  proposta  in  recepimento  della
 deliberazione dell'assemblea della Comunita' montana Parco Alto Garda
 bresciano n. 21 del 30 giugno 1997 e in via transitoria "anticipando"
 il  piano  territoriale  di coordinamento (PTC) permettendo la caccia
 all'interno del parco regionale.
   2. - Detta delibera e' stata fatta oggetto di rinvio con  il  quale
 il  Governo  ha  rilevato  che: "la legge contrasta con gli artt. 22,
 comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e  art.
 21,  comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di
 protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia
 nei parchi regionali. E' inoltre censurabile sotto il  profilo  della
 irragionevolezza, della disparita' di trattamento e per contrasto con
 i  principi  generali  della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi:
 atteso  che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente  ''fauna''  -  sotto  il  solo  profilo della caccia -, la
 delimitazione provvisoria del territorio non e' in  grado  di  tenere
 conto del complesso delle componenti da tutelare.
   Ne'  la  legge  n.  32/1996  che  ha  modificato  in parte la legge
 regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree  regionali  protette.
 Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
 monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
 naturale ed ambientale) prevede procedure di ''anticipazone del piano
 territoriale di coordinamento del parco'' al fine di definire le aree
 da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter  della  legge
 regionale  n.  86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
 L'art.  13, comma 3, stabilisce invece che  ''l'individuazione  delle
 aree  a parco naturale e' effettuata in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e  le  competenti  province  ...''  con  evidente  salvaguardia   del
 principio  del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la
 caccia in aree istituite a fini di protezione delle  specie  animali,
 mediante  la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad
 altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa  del  PTC.  La
 riproposizione  di  tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo
 per la parziale regolamentazione di una fattispecie  che  costituisce
 un tutt'uno inscindibiIe e che trova la sua naturale regolamentazione
 del  Piano  territoriale  di  coordinamento con tutte le garanzie che
 esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe  I'intero  sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale".
   3.  -  Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha
 riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.
   Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del  9  ottobre  1997,  ha
 deliberato  l'impugnazione  dinanzi  alla  Corte  costituzionale, che
 viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.
   La delibera legislativa e' illegittima per contrasto con gli  artt.
 22,  comma  6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e
 art. 21, comma 1, lettera b) (legge quadro in materia  di  protezione
 della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi
 regionali.   E'   inoltre   censurabile   sotto   il   profilo  della
 irragionevolezza della disparita' di trattamento e per contrasto  con
 i  principi  generali  della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi:
 atteso che l'art.  1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente "fauna" - sotto il profilo dela caccia -, la delimitazione
 provvisoria  del  territorio  non  e'  in  grado  di tenere conto del
 complesso delle componenti da tutelare. Ne' la legge n.  32/1996  che
 ha  modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale
 delle aree di particolare rilevanza naturale ed  ambientale)  prevede
 procedure  di  "anticipazione del piano territoriale di coordinamento
 del parco" al fine di definire le aree da destinare a parco  naturale
 previste  dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto
 dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
   L'art.  13,  comma 3, stabilisce invece che "l'individuazione delle
 aree a parco naturale e' effettuata, in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e le competenti province ..." con evidente salvaguardia del principio
 del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia  in
 aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la
 riproposizione  di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme
 che  dovevano  essere  transitorie,  in   attesa   del   PTC.      La
 riproposizione  di  tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo
 per la parziale regolamentazione di una fattispecie  che  costituisce
 un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione
 nel  piano  territoriale  di  coordinamento con tutte le garanzie che
 esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe  l'intero  sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale.