ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  3
 luglio  1996  dal  tribunale  di  Catania,  iscritta  al  n. 1325 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il tribunale di Catania ha  sollevato,  con  ordinanza
 del  3 luglio 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27,
 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
 procedura  penale,  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 del giudice del  dibattimento  che,  a  seguito  di  separazione  dei
 processi,  abbia  pronunciato  sentenza  di condanna nei confronti di
 alcuni   concorrenti   in   un   determinato   reato,   a   giudicare
 successivamente altro coimputato nel medesimo reato;
     che  dall'ordinanza  di rimessione risulta che la posizione di un
 imputato era stata separata da  quella  degli  altri  coimputati  del
 medesimo  reato  (abuso  di ufficio) e nei confronti di questi ultimi
 era stata pronunciata sentenza di condanna;
     che, ad avviso del remittente, egli avrebbe gia' compiuto,  nella
 precedente sentenza resa nei confronti dei coimputati, valutazioni di
 merito  in  ordine  alla  sussistenza  del  fatto di reato contestato
 all'imputato e ne risulterebbe  compromessa  l'esigenza,  piu'  volte
 affermata da questa Corte, di evitare che condizionamenti o apparenze
 di   condizionamenti   derivanti   da  precedenti  decisioni  possano
 pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attivita' di giudizio;
     che la mancata previsione di  questa  causa  di  incompatibilita'
 violerebbe  il  principio  del  giusto  processo  per  il pericolo di
 "trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite
 in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica";
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di   rimessione,
 questa   Corte   con   sentenza   n.   371  del  1996  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice  di
 procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non  prevede che non possa
 partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il  giudice  che
 abbia  pronunciato  o  concorso a pronunciare una precedente sentenza
 nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione  di  quello
 stesso  imputato  in  ordine alla sua responsabilita' penale sia gia'
 stata comunque valutata";
     che  l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre   la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  remittente per un nuovo esame
 della questione nel quadro  complessivo  della  giurisprudenza  della
 Corte.