P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997. Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) Avvertenza: L'ordinanza n. 839, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo. 97C1349