P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 Avvertenza:
   L'ordinanza n.  839,  reg.  ord.  1997,  sopra  riprodotta  e  gia'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 3
 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente  della
 Corte  costituzionale,  a seguito dell'errore materiale contenuto nel
 titolo.
 97C1349