ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Tinessa Antonio ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che il pretore di Benevento, nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie, con ordinanza dell'11 luglio 1996 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui, a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), impone la sospensione dell'azione penale fino alla decisione del ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria; che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, paralizzando, di fatto, a tempo indeterminato l'azione penale; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 285 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge (peraltro gia' favorevolmente scrutinata con la sentenza n. 270 del 1996, in virtu' del trasferimento, operato dalla Corte su di essa, della questione sollevata nei confronti della disposizione, di identico contenuto precettivo, di cui all'art. 7, comma 9, del d.l. 27 marzo 1995, n. 88), e' stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nei successivi dd.-l. 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, entrambi decaduti e non piu' reiterati; che, peraltro, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.