P. Q. M.
   Dichiara   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 illegittimita'  costituzionale  del  coordinato  disposto degli artt.
 545, quarto comma, c.p.c. e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n.  180,  per
 contrasto  con  l'art.    3  della  Costituzione,  nella parte in cui
 prevede la  limitazione  della  sequestrabilita'  delle  retribuzioni
 dovute  al  dipendente pubblico nella misura di 1/5, anche per debiti
 risarcitori derivanti dal reato  di  abuso  di  ufficio  patrimoniale
 (art.  323  c.p.,  secondo  comma)  commesso  dal pubblico dipendente
 procurare anche a se' ingiusti vantaggi patrimoniali, ed  in  assenza
 di restituzioni;
   Ordina  la  sospensione del presente procedimento incidentale, e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che  la
 cancelleria   provveda   a   notificare,  il  presente  provvedimento
 all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Genova, addi' 25 settembre 1997
                       Il presidente: Martinelli
 97C1485