P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del coordinato disposto degli artt. 545, quarto comma, c.p.c. e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la limitazione della sequestrabilita' delle retribuzioni dovute al dipendente pubblico nella misura di 1/5, anche per debiti risarcitori derivanti dal reato di abuso di ufficio patrimoniale (art. 323 c.p., secondo comma) commesso dal pubblico dipendente procurare anche a se' ingiusti vantaggi patrimoniali, ed in assenza di restituzioni; Ordina la sospensione del presente procedimento incidentale, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la cancelleria provveda a notificare, il presente provvedimento all'imputato, al suo difensore, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 25 settembre 1997 Il presidente: Martinelli 97C1485