Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  105,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
 Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1512