Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice  di
 procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma,
 171,  secondo  comma,  e  269,  secondo  comma,  del medesimo codice,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 giudice  istruttore  del Tribunale di Milano e dal giudice istruttore
 del Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.
     Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1518