Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, n. 8, del  d.lgs. lgt. 21
 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento  del  Corpo  degli
 agenti  di custodia delle carceri), nonche' dell'art. 126 della legge
 18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico  dei  sottufficiali  e  dei
 militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'art. 29,
 comma  2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo
 di polizia penitenziaria), dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio
 1992,  n.  36  (Provvedimenti  urgenti  per  il  Corpo   di   polizia
 penitenziaria  e  istituzione  dell'Ufficio centrale per la giustizia
 minorile), convertito  dalla  legge  29  febbraio  1992,  n.  213,  e
 dell'art.  17,  comma  2,  del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
 urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
 contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni,
 dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal
 tribunale amministrativo regionale per la  Calabria  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1525