Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonche' dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36 (Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile), convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C1525