P. Q. M.
   Rimette  alla  Corte costituzionale la questione della legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge 26 novembre 1996 n.
 608, nella parte in cui dispone che "le assunzioni di  personale  con
 contratto  di  lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste
 italiane",  a  decorrere dalla data della sua costituzione e comunque
 non oltre il 30 giugno 1997, non possono  dar  luogo  a  rapporti  di
 lavoro  a  tempo  indeterminato  e  decadono allo scadere del termine
 finale di ciascun contratto", per il  contrasto  con  le  norme  e  i
 principi  degli  artt. 3, 4 e 35 della Costituzione per le ragioni di
 cui alla motivazione;
   Dispone la notificazione della ordinanza alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di essa  ai  Presidenti
 del Senato e della Camera dei deputati;
   Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
     Bologna, addi' 7 ottobre 1997
                        Il pretore: Governatori
 98C0029