IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questioni
 di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale nella  causa
 r.g.l.  n.  4299/96 promossa da Beccati Simona, (avv.ti L. Ruggiero e
 G. Bozzi), contro Ente Poste italiane, (avv.ti E. Baldi e A. Ambroz).
                       Svolgimento del processo
   1.  -  Simona  Beccati  ha chiamato in giudizio con ricorso dell'11
 novembre 1996 l'Ente Poste italiane (EPI), da cui era  stata  assunta
 con  un  contratto  a  tempo  determinato,  durato  dal 6 giugno al 3
 settembre 1996.
   La ricorrente  ha  dedotto  che  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
 determinato  era  inficiato  da  diverse  violazioni  della  legge n.
 230/1962; ha chiesto dichiararsi la nullita' del  termine  di  durata
 apposto  nel  contratto,  la  prosecuzione  a tempo indeterminato del
 rapporto, la reintegrazione nel posto di lavoro ed altro.
   2.  -  L'EPI  si  e'  costituito  in  giudizio;  ha  sostenuto   la
 legittimita'  e la regolarita' del contratto e del rapporto di lavoro
 a termine; ha concluso per la reiezione delle domande, anche  con  il
 richiamo all'art. 9 comma 21 della legge 28 novembre 1996 n. 608, con
 il  quale  era  stato  stabilito  che i contratti di lavoro a termine
 conclusi dall'EPI "dalla data della sua costituzione e  comunque  non
 oltre  il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a
 tempo indeterminato e decadono allo scadere  del  termine  finale  di
 ciascun contratto".
   3.  -  Il  difensore  della  ricorrente,  dopo  aver  affermato  la
 inapplicabilita' della norma  richiamata  alla  fattispecie,  in  via
 subordinata   ha   sollevato   la   eccezione   della  illegittimita'
 costituzionale della stessa norma, con riferimento agli artt.  3,  4,
 25, 35, 39, 77 e 101 della Costituzione, enunciandone le ragioni ed i
 profili.  Motivi della decisione
   La rilevanza.
   4.  -  La  eccezione  della legittimita' costituzionale della norma
 citata e' rilevante ai fini della decisione.
   La applicazione della norma citata della legge n. 608/1996, farebbe
 considerare non fondate le domande.
   Cio' e' dimostrato - tra l'altro - dalla sentenza richiamata  dalla
 difesa  dell'EPI, pronunciata dal pretore di Fano il 16 ottobre 1996,
 che riguarda la disposizione  dell'art.  1,  comma  21  del  d.-l.  1
 ottobre   1996,  n.  404,  convertito  dalla  legge  n.  608/1996,  e
 divenutone l'art.   9, comma  21.  Cio'  e'  dimostrato  anche  dalla
 sentenza  n.  291 pronunciata il 18 marzo 1997 da un altro pretore di
 Bologna, con il rigetto  di  domande  analoghe  a  quelle  di  questo
 giudizio.
   Il merito delle eccezioni.
   5.1.  - Le eccezioni non sono manifestamente infondate, come invece
 e' stato sostenuto dalla difesa dell'EPI e nelle sentenze citate.
   5.2. - La  difesa  dell'ente  ha  affermato  che  l'intervento  del
 legislatore  risponde  "a  precise  finalita'  di tutela del pubblico
 interesse per la cui  tutela  e'  stato  istituito  l'EPI  e  che  si
 inseriscono  nei piu' generali obiettivi di risanamento della finanza
 pubblica  non  disgiunti  dall'assicurare  efficacia  ed   efficienza
 all'azione di erogazione di pubblici esercizi".
   E'  stato  anche  sostenuto che il legislatore ha salvaguardato nel
 caso l'interesse generale "con misure che consentano di salvaguardare
 esigenze assunzionali straordinarie legate ad ipotesi  specifiche  di
 carenza funzionale senza che cio' possa comportare l'instaurazione di
 rapporti    a    tempo    indeterminato   che   vanificherebbero   le
 razionalizzazioni di organico che  il  consiglio  di  amministrazione
 dell'EPI  si  e'  impegnato  di  fronte al Governo di realizzare, con
 conseguente esposizione di molti dipendenti al rischio della  perdita
 del posto di lavoro".
   La  norma  in  esame,  sempre  secondo la difesa dell'EPI, "posta a
 garanzia del perseguimento degli scopi per la  cui  realizzazione  e'
 stato  istituito  l'EPI  ed  in  particolare il pareggio del bilancio
 attraverso un radicale  abbattimento  dei  costi,  anche  tramite  un
 drastico   ridimensionamento   del  personale",  rappresenterebbe  la
 traduzione di "un principio di ragionevolezza",  per  cui  la  tutela
 delle  ragioni  di  pubblico interesse espresse dalla legge ordinaria
 necessariamente prevalgono sulle fonti di pari grado  che  riguardino
 altre  materie,  ed  anche sulle disposizioni del contratto nazionale
 collettivo di lavoro della categoria.
   Tali argomenti sono stati fatti propri nella gia'  citata  sentenza
 del  pretore di Fano, il quale ha affermato la manifesta infondatezza
 delle  eccezioni  di  legittimita  sollevate  con   queste   testuali
 affermazioni:    "In realta' il legislatore ha applicato un principio
 di ragionevolezza ed ha  tenuto  in  considerazione,  cosi'  come  la
 precedente  legislazione  aveva gia' fatto, la particolare condizione
 in cui l'Ente Poste si pone nell'ambito dei servizi pubblici.
   Questo ente assicura un servizio sociale di grande rilevanza ed  ha
 sempre  ottenuto una regolamentazione non privilegiata ma particolare
 che  giustamente  continua  ad  avere,  avendo  importato  le  ultime
 modifiche  strutturali  soltanto un mutamento organizzativo ma non la
 qualita' e la natura del servizio".
   Nella sentenza del 18 marzo 1997 del pretore di Bologna sono  state
 ritenute   manifestamente  infondate  le  eccezioni  di  legittimita'
 costituzionale sollevate con riferimento al principio di  uguaglianza
 e  di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione, tra
 l'altro, con le argomentazioni che seguono:
     "C) E' accaduto invece che il nuovo  ente  delle  Poste  italiane
 abbia  proceduto  a  massicce  assunzioni  di  personale a termine in
 completo  spregio  ed  aperta   noncuranza   delle   leggi   vigenti,
 determinando cosi', nella materia dei contratti a termine, una specie
 di  patologia  (in senso economico-sociale) della patologia (in senso
 giuridico)  consistente  nel  simultaneo  attivarsi,  in  favore   di
 migliaia  di  precari,  di  meccanismi  sanzionatori  che erano stati
 invece concepiti dal legislatore - e cosi',  infatti,  erano  vissuti
 nell'ordinamento  per  alcuni  decenni  -  per  svolgere una funzione
 eminentemente dissuasiva,  nell'ambito  della  quale  lo  scatto  del
 meccanismo   predisposto  dalla  legge  e  la  conseguente  effettiva
 conversione dei contratti  avrebbe  dovuto  avvalersi  in  un  numero
 marginale od opinabile di casi.
     D)  Se  lo  sconsiderato  e insipiente datore di lavoro autore di
 tanti inammissibili errori di gestione del personale fosse  stato  un
 soggetto   privato   certamente  non  sarebbe  stato  in  alcun  modo
 giustificabile un intervento in suo favore del  legislatore  (imputet
 sibi, si sarebbe dovuto dire): si trattava invece di un ente pubblico
 economico  (frutto,  tra  l'altro,  di  una recente trasformazione di
 un'amministrazione statale) il cui immenso  deficit  di  bilancio  e'
 interamente  a carico della collettivita' nazionale e dunque appariva
 innegabile l'esistenza di alcune ragioni d'intervento: ragioni sia di
 - evidente - ordine economico  e  finanziario  sia  di  ordine  etico
 (posto  che  si  trattava  di  impedire che fosse recata a compimento
 quella specie di lotteria del posto fisso nella  quale  poteva  ormai
 essere  inquadrata la vicenda e di porre riparo a un disordine, ormai
 verificatosi,  che  sarebbe potuto anche sfociare nell'estrema misura
 di un licenziamento collettivo di massa).
     E) E questo il quadro storico nel quale, come del  resto  risulta
 anche  dall'ordine del giorno della Camera che si e' supra riportato,
 il legislatore si e' indotto a intervenire con la  grave  misura  del
 mutamento  retroattivo  delle  regole  e,  se  cosi'  e', non pare al
 pretore che l'intervento legislativo in questione, diretto ad evitare
 che ricadessero sull'intera  comunita'  e  su  altri  lavoratori  gli
 errori  sistematicamente  compiuti  da  responsabili  imperiti, possa
 qualificarsi, quantunque extra ordinem, irragionevole nel  senso  dei
 valori costituzionali (ne' puo' indurre a mutare opinione sul tema in
 discorso  il  fatto  che, a quanto pare, l'autorita' competente abbia
 poi omesso di allontanare dall'Azienda i responsabili  materiali  del
 pasticcio:  tale  misura  sarebbe stata certamente ragionevole ma non
 puo' dirsi che la sua mancanza faccia venir  meno  la  ragionevolezza
 dell'intervento legislativo di cui trattasi).
     F)  Per  le  considerazioni  supra svolte appaiono manifestamente
 infondate le questioni di  legittimita'  costituzionale  riferite  al
 disposto degli artt. 3, 4, 35 e 77 della Costituzione".
   6.1. - Come si e' constatato la difesa dell'ente e le decisioni con
 le  quali  sono  state ritenute manifestamente infondate le eccezioni
 sollevate nei confronti della norma che pone nel nulla con  efficacia
 retroattiva i diritti dei lavoratori precari assunti con contratti di
 lavoro  a  termine  da ritenersi illegittimi, fondano la "Iegittima e
 intrinseca ragionevolezza" in senso costituzionale della  norma  (pur
 riconoscendo trattarsi di una particolare o eccezionale disciplina di
 rapporti   di   lavoro   privati)   su  un  unico  criterio  ritenuto
 fondamentale:  la esigenza di risanamento del  bilancio  dell'EPI  (e
 percio'  della  finanza  dello  Stato)  nella  prospettiva  che vi si
 provveda anche e principalmente con la  riduzione  del  personale  da
 effettuare  nella riorganizzazione dell'ente e delle sue strutture, e
 con impiego del tutto anomalo rispetto al diritto civile  comune  del
 rapporto di lavoro a tempo determinato.
   6.2.  -  Si  dubita  che  possa  essere  considerato  conforme alla
 Costituzione che al fine  di  provvedere  alla  salvaguardia  e  alla
 tutela  degli  interessi  di bilancio di un ente pubblico economico -
 cui e' stata affidata la gestione del servizio  pubblico  postale  da
 realizzare  con  i  metodi  della  impresa  e con la applicazione del
 diritto  privato  ai  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti,  ed   in
 definitiva  per  la salvaguardia del bilancio dello Stato, chiamato a
 ripianare le perdite economiche  dell'EPI  -  possa  essere  in  tali
 maniere   compiuta   la  lesione  del  principio  di  certezza  e  di
 affidabilita' delle norme dello Stato nella materia dei  rapporti  di
 lavoro,  fondamentale  per  la vita civile e sociale del paese, quale
 emerge da tutta la vicenda. Infatti, come  e'  stato  rilevato  anche
 nelle  varie  ordinanze,  con  la norma in esame si e' proceduto alla
 retroattiva sanatoria di un  comportamento  dell'EPI  di  sistematica
 violazione   delle   leggi,  esistenti  e  dei  diritti  dei  giovani
 lavoratori, che nascevano dalle  leggi,  e  che  non  erano  semplici
 aspettative.
   6.3.  -  Si e' gia' detto in una precedente ordinanza di rimessione
 alla Corte costituzionale di analoghe eccezioni per  la  declaratoria
 della  illegittimita'  costituzionale della norma, quanto appaia poco
 affidabile e  per  nulla  affatto  "soddisfatoria"  dei  diritti  dei
 lavoratori  ricorrenti  che sono stati annullati dalla norma in esame
 la condizionata preferenza loro accordata nelle future assunzioni  di
 personale  a  tempo  indeterminato  che  l'EPI  avrebbe  fatto, quale
 stabilita nella prima parte dello steso art. 9, comma 21 della legge.
   6.4. - Le eccezioni sollevate appaiono plausibili sotto il  profilo
 della  denuncia  di  carenza  di "ragionevolezza" della norma, per il
 discriminatorio  annullamento  di  diritti  di  lavoratori,  con   la
 violazione  delle  norme  e  dei principi degli artt. 3, 4 e 35 della
 Costituzione, per le ragioni  sommariamente  esposte,  ed  sviluppate
 anche  nelle  molte  ordinanze  di  altri  pretori  del lavoro, quali
 pronunciate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
   6.5. - In conclusione si aggiunge quanto possa apparire scarsamente
 credibile la affermata volonta' di  voler  provvedere  al  ripristino
 della  legalita',  non  osservata  in  intere regioni del paese ed in
 ampie aree e  settori  delle  pubbliche  amministrazioni,  quando  si
 consente ad un ente creato con l'intento di dare una gestione privata
 ed   efficiente   al   servizio  pubblico  postale  una  completa  ed
 incontrollata  liberta'  di  azione  nella  assunzione  di  personale
 precario,  con  la sottrazione dell'ente e dei lavoratori alle regole
 valide per gli altri imprenditori  e  per  gli  altri  lavoratori,  e
 sopratutto  all'efficace  e  risolutivo  meccanismo  normativo  della
 sanzione costituita dalla vincolante  prosecuzione  del  rapporto  di
 lavoro   a  tempo  indeterminato  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
 determinato illegittimamente conclusi o gestiti.