P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui dispone che "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente ''Poste italiane'', a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto", per il contrasto con le norme e i principi degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione per le ragioni di cui alla motivazione; Dispone la notificazione della ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di essa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 20 ottobre 1997 Il pretore: Governatori 98C0079