P. Q. M.
   Rimette alla Corte costituzionale la questione  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9, comma 21, della legge 26 novembre 1996,
 n. 608, nella parte in cui dispone che "le  assunzioni  di  personale
 con  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato effettuate dall'ente
 ''Poste italiane'', a decorrere dalla data della sua  costituzione  e
 comunque  non  oltre  il  30  giugno  1997,  non  possono dar luogo a
 rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere  del
 termine finale di ciascun contratto", per il contrasto con le norme e
 i principi degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione per le ragioni di
 cui alla motivazione;
   Dispone la notificazione della ordinanza alle parti e al Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e la comunicazione di essa ai Presidenti
 del Senato e della Camera dei deputati;
   Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
     Bologna, addi' 20 ottobre 1997
                        Il pretore: Governatori
 98C0079