P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87  come  modificata  dalla
 legge  18  marzo  1958,  n.  265,  dichiara d'ufficio rilevante e non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 come sopra prospettata in ordine agli  artt.  66  e  71  decreto  del
 Presidente  della Repubblica n. 616/1977; 9 e 10 legge n. 1766/1927 e
 29, 30, 31 regolamento di esecuzione approvato con r.d.  26  febbraio
 1928,  n.  332,  come  interpretati  dalla  Corte  di  cassazione con
 sentenza n. 12158/1993, in relazione  agli  artt.  3,  24,  97  della
 Costituzione;
   Sospende ogni pronuncia sulla presente controversia;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e che a cura della segreteria  la  presente  ordinanza
 sia  notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in L'Aquila nella sede del Commissariato il 15 ottobre
 1997.
                   Il commissario regionale: Aloysio
 98C0080