P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 come modificata dalla legge 18 marzo 1958, n. 265, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata in ordine agli artt. 66 e 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; 9 e 10 legge n. 1766/1927 e 29, 30, 31 regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12158/1993, in relazione agli artt. 3, 24, 97 della Costituzione; Sospende ogni pronuncia sulla presente controversia; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in L'Aquila nella sede del Commissariato il 15 ottobre 1997. Il commissario regionale: Aloysio 98C0080