P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 e relativo regolamento; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che abbia, in precedenza, rigettato la richiesta del pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'imputato, ai suoi genitori ed al suo difensore, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, addi' 26 novembre 1997 Il giudice estensore: Zotti I giudici onorari: Cucco - Cristiano 98C0081