P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953,  n.  87  e
 relativo regolamento;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  comma  2,   c.p.p.   in
 relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione nella
 parte  in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice
 dell'udienza preliminare nel processo penale  a  carico  di  imputati
 minorenni  del  giudice  per  le  indagini  preliminari che abbia, in
 precedenza, rigettato la richiesta del pubblico ministero di sentenza
 di non  luogo  a  procedere  per  irrilevanza  del  fatto,  ai  sensi
 dell'art.  27  del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del
 1988;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente processo;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  p.m.,  all'imputato,  ai  suoi  genitori  ed  al  suo
 difensore, nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Salerno, addi' 26 novembre 1997
                      Il giudice estensore: Zotti
                                  I giudici onorari: Cucco - Cristiano
 98C0081