P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1956 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art 37 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 in relazione agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcuna forma di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero per motivi diversi dal lavoro o dallo studio; Sospende il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 14 novembre 1997 Il pretore: Perdibon 98C0083