P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.   1
 e 23 della legge 11 marzo 1956 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art 37  della  legge  23  dicembre
 1978  n.  833  e  del  d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 in relazione agli
 artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella  parte  in  cui  non  prevede
 alcuna forma di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero
 per motivi diversi dal lavoro o dallo studio;
   Sospende  il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori
 delle parti ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicato  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
 del Senato della Repubblica.
     Venezia, addi' 14 novembre 1997
                         Il pretore: Perdibon
 98C0083