P. Q. M.
   Il  t.a.r.  per la Puglia, seconda sezione, di Lecce, accoglie - in
 via interinale e provvisoria e nelle more della  decisione  da  parte
 della   Corte  costituzionale  -  l'istanza  cautelare  proposta  dal
 ricorrente;
   Visti gli artt. 1 della  legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953,  riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle
 spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della
 Corte costituzionale e ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  terzo  comma,  della legge 23 dicembre
 1994, n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
   Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla  notificazione
 della  presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione  della  stessa  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  camera di consiglio del 22 ottobre
 1997.
                         Il presidente: Catoni
                                                    L'estensore: Pasca
 98C0091