P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 1996 (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata concellazione della causa dal ruolo; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento; Si comunichi alle parti. Monza, addi' 9 luglio 1996 Il pretore: Frasca 98C0107