P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza  13
 maggio  1996,  resa  nella  causa  n.  6264 r.g.c. 1996 (vertente fra
 Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi  Rinaldo  e  Russo  Anna),
 dichiara   rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt.  3,  secondo  comma,  e  24,  primo
 comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art.
 181,  primo  comma,  c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis,
 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre
 1995, n. 534, nella parte in cui, in  caso  di  mancata  comparizione
 prevede  che  il  giudice debba fissare una nuova udienza, invece che
 disporre l'immediata concellazione della causa dal ruolo;
   Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere  alla notificazione della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 9 luglio 1996
                           Il pretore: Frasca
 98C0107