P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 341 codice penale in  relazione
 agli  artt.  1,  secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo
 comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della  Costituzione
 nei termini di cui alla motivazione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale in Roma;
   Sospende il giudizio penale in corso;
   Ordina che la presente ordinanza venga  notificata,  a  cura  della
 cancelleria,  all'imputato, al suo difensore e al pubblico ministero,
 nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tolmezzo, addi' 9 ottobre 1997.
                            Il pretore: Dies
 98C0121