P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del
 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 2, legge 7 agosto
 1997, n. 267 per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma,  e  101,
 secondo comma, della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente procedimento;
   Ordina che la presente ordinanza sia notificata al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Cosi' deciso in Trieste, addi' 9 dicembre 1997
                      Il presidente est.: Trampus
 98C0157