P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 267 per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trieste, addi' 9 dicembre 1997 Il presidente est.: Trampus 98C0157