P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva: A) per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102 comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997 (e sostanzialmente richiamato dall'art. 6 della medesima legge), nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dalle persone indicate nell'art. 210, qualora si siano avvalse della facolta' di non rispondere; B) per violazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, in relazione all'art. 513 c.p.p., cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 267/1997, nella parte in cui prevede, anche per l'imputato in procedimento connesso, la cui posizione processuale sia stata gia' definita con sentenza di condanna, ancorche' non definitiva, ed il quale abbia reso dichiarazioni direttamente o indirettamente indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al p.m., la facolta' di non rispondere nel dibattimento a carico dei soggetti medesimi; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso di celebrazione; Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Castrovillari, addi' 9 gennaio 1998 Il presidente: Veneziano I giudici: Notaro-Tetto 98C0179