P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la
 rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva:
     A) per violazione degli artt. 3, 24,  comma  secondo,  25,  comma
 secondo,  101,  102  comma  primo,  111  e  112  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. comma 2
 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267  del  1997  (e
 sostanzialmente  richiamato  dall'art. 6 della medesima legge), nella
 parte in cui subordina soltanto all'accordo delle  parti  la  lettura
 dei  verbali  contenenti  le dichiarazioni rese al p.m. dalle persone
 indicate nell'art.  210, qualora si siano avvalse della  facolta'  di
 non rispondere;
     B)  per  violazione  agli  artt.  3, 24, comma secondo, 25, comma
 secondo,  101,  102,  comma  primo,  111  e  112  della  Costituzione
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, in
 relazione all'art. 513 c.p.p.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1
 della  legge  n.  267/1997,  nella  parte  in  cui prevede, anche per
 l'imputato in procedimento connesso, la cui posizione processuale sia
 stata  gia'  definita  con  sentenza  di  condanna,   ancorche'   non
 definitiva,  ed  il  quale  abbia  reso  dichiarazioni direttamente o
 indirettamente indizianti a carico di soggetti non presenti  all'atto
 di  assunzione  davanti  al  p.m.,  la facolta' di non rispondere nel
 dibattimento a carico dei soggetti medesimi;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo in corso di celebrazione;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata, a cura della
 Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Castrovillari, addi' 9 gennaio 1998
                       Il presidente: Veneziano
                                               I giudici: Notaro-Tetto
 98C0179