P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 513.1 cpp., laddove subordina
 al consenso della parte nei cui confronti possono  essere  utilizzate
 la lettura del verbale delle dichiarazioni precedentemente rese da un
 coimputato, in riferimento agli artt. 3.1 e 27.1 della Costituzione;
   Dichiara  altresi'  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
 questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6.2  legge  7
 agosto   1997,   n.   267,   nella   parte  in  cui  non  prevede  la
 utilizzabilita' delle  dichiarazioni  predibattimentali  rese  da  un
 coimputato  nei  confronti  degli  altri,  nei  limiti di valutazione
 probatoria ivi previsti, per tutti i giudizi pendenti  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  legge,  quand'anche  non  sia  stata gia'
 disposta la lettura dei verbali  contenenti  tali  dichiarazioni,  in
 riferimento all'art. 3.1. della Costituzione;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica;
   Sospende il presente processo.
     Pistoia, addi' 19 dicembre 1997
                       Il presidente: Signorelli
 98C0198