P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 513.1 cpp., laddove subordina al consenso della parte nei cui confronti possono essere utilizzate la lettura del verbale delle dichiarazioni precedentemente rese da un coimputato, in riferimento agli artt. 3.1 e 27.1 della Costituzione; Dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6.2 legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non prevede la utilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali rese da un coimputato nei confronti degli altri, nei limiti di valutazione probatoria ivi previsti, per tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, quand'anche non sia stata gia' disposta la lettura dei verbali contenenti tali dichiarazioni, in riferimento all'art. 3.1. della Costituzione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il presente processo. Pistoia, addi' 19 dicembre 1997 Il presidente: Signorelli 98C0198