Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla predetta Commissione tributaria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0204