Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  39  del  d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
 processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
 nell'art.  30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 24,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 dalla  Commissione  tributaria provinciale di Como con l'ordinanza in
 epigrafe;
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  47,  comma  6,  del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n.   546
 (Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
 Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  24,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  dalla  predetta Commissione tributaria con l'ordinanza
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0204