P.Q.M.
   Visti  gli  artt.  23  e  segg.  legge  cost. 11 marzo 1953, n. 87,
 solleva  d'ufficio,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.    21,  comma  2,  del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per
 violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in  cui
 non  prevede che l'organo di vigilanza ammetta "obbligatoriamente" il
 contravventore  a  pagare  in  sede  amministrativa  in  difetto   di
 imposizione di una prescrizione da parte di quest'ultimo;
   Ordina,  per  l'effetto,  l'immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina,  infine,  che  il  presente  provvedimento  a  cura   della
 cancelleria   sia   comunicato   al  p.m.  e  notificato  alle  parti
 interessate nonche' al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Pistoia, addi' 5 dicembre 1997
                 Il giudice per le indagini preliminari
                               Scarcella
 98C0226