P.Q.M. Visti gli artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta "obbligatoriamente" il contravventore a pagare in sede amministrativa in difetto di imposizione di una prescrizione da parte di quest'ultimo; Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, infine, che il presente provvedimento a cura della cancelleria sia comunicato al p.m. e notificato alle parti interessate nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 5 dicembre 1997 Il giudice per le indagini preliminari Scarcella 98C0228