Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0259