Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21, comma 2,
 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n.  15  (Disciplina
 delle  attivita'  delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in
 cui  assoggetta  a  sanzione  amministrativa  anche  l'attivita'   di
 organizzazione  e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima
 legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;
   Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,
 n.  87,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della
 legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione  ed
 intermediazione  di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui
 assoggetta   a   sanzione   amministrativa   anche   l'attivita'   di
 organizzazione  e  di  intermediazione  di  viaggi  e turismo, svolta
 occasionalmente e senza scopo di lucro;
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  2,  4  e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio
 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17  e  18  della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Genova  con  l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
  Il presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0259