Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0278