Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  16,  comma  3,
 della  legge  29  dicembre  1990,  n. 408 (Disposizioni tributarie in
 materia di rivalutazione di beni delle imprese  e  di  smobilizzo  di
 riserve  e  fondi  in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di
 razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
 revisione  del  trattamento tributario della famiglia e delle rendite
 finanziarie e per la revisione delle agevolazioni  tributarie)  nella
 parte  in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art.
 16,  comma  2,  l'esperibilita'   dell'azione   giudiziaria   avverso
 l'iscrizione  a  ruolo  anche  in  mancanza  del  preventivo  ricorso
 amministrativo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                         Il Presidente:  Guizzi
                         Il redattore: Chieppa
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0278