Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 76 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998 Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998 Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0279