Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992,  n.
 5  (Autorizzazione  di  spesa  per  la  perequazione  del trattamento
 economico dei sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri  in  relazione
 alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991,
 e  all'esecuzione  di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
 economici relativi al personale delle corrispondenti categorie  delle
 altre  Forze  di  Polizia),  convertito,  con modificazioni, in legge
 dall'art.  1  della  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  36  della Costituzione, dal tribunale
 amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  3,  4,  13,  14  e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197
 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
 di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
 di Stato), sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  97  e  76  della
 Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le
 ordinanze indicate in epigrafe;
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, lettere a) e b), del predetto  decreto  legislativo  n.
 197  del  1995,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, dal tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa,
 sezione  autonoma  per  la  provincia  di Bolzano, con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0279