P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. In Tivoli, cosi' pronunciata il 4 giugno 1997. Il pretore: Croce 98C0333