P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione
 degli  artt.  3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27,
 secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
   In Tivoli, cosi' pronunciata il 4 giugno 1997.
                           Il pretore: Croce
 98C0333