P. Q. M.
   Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  IV),
 interlocutoriamente pronunciando sull'appello cautelare in epigrafe;
   Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di  cui
 in  motivazione,  la questione di costituzionalita' della legge della
 regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 sia nel suo testo integrale,  sia
 in  particolare nei suoi artt. 3 (specialmente terzo comma), 4, 7, 8,
 9, 13, per il potenziale contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 44, 97  e
 117  (per  violazione  di vari principi della legislazione nazionale,
 pure in motivazione evidenziati);
   Sospende in via precaria i provvedimenti impugnati in  primo  grado
 con  ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari al solo
 fine  di  consentire  lo  svolgimento  del  giudizio  incidentale  di
 costituzionalita';
   Riserva  ogni altra pronuncia definitiva sulla domanda cautelare in
 questa sede di appello, il  cui  giudizio  contestualmente  sospende,
 fino   alla   prima   camera   di  consiglio  utile  successiva  alla
 restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria della  Sezione,  gli  atti  di
 causa  siano  trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  la  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed
 al   Presidente   della   Giunta  regionale,  nonche'  comunicata  al
 Presidente del Consiglio regionale ed alle parti in causa.
     Roma, addi' 11 novembre 1997
                        Il presidente: Iannotta
                                                 L'estensore: Numerico
 98C0374