Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata, in riferimento all'art. 137, primo comma, della Costituzione, dal medesimo pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata; c) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0424