Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge
 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
 della  Corte  costituzionale),  sollevata,  in riferimento agli artt.
 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore  di
 Brescia con
  l'ordinanza in epigrafe indicata;
     b)   dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n.  87, sollevata, in riferimento all'art.  137,  primo  comma,
 della  Costituzione, dal medesimo  pretore di Brescia con l'ordinanza
 in epigrafe indicata;
     c) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge
 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
 dei  lavoratori,  della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
 nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla
 legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11
 agosto 1973, n. 533, e la procedura  di  cui  all'articolo  28  della
 legge  20  maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt.
 25, secondo comma, 3 e  24,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal
 predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0424