P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 603/1973, nella parte in cui esclude la ammissibilita' della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilita' dei beni sancita ex art. 514 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 24, e 113 della Costituzione; Sospende il processo; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda al cancelliere per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento). Lecce, addi' 17 febbraio 1998 Il pretore: Invitto Pasca 98C0429