P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della Costituzione, 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87; ritenuta rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma secondo,
 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 603/1973, nella parte
 in cui esclude la ammissibilita' della opposizione all'esecuzione per
 contestare in via generale la impignorabilita' dei  beni  sancita  ex
 art.  514  c.p.c.,  in  relazione agli artt. 2, 3, 4, 24, e 113 della
 Costituzione;
   Sospende il processo;
   Ordina  la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Manda   al   cancelliere   per   le   prescritte   comunicazioni  e
 notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).
     Lecce, addi' 17 febbraio 1998
                       Il pretore: Invitto Pasca
 98C0429