P.Q.M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale come sopra esposta;
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  38
 d.P.R.  27 ottobre 1953 n. 1068 in relazione all'art. 3 Cost.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Manda  la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle
 parti in causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Prato, addi' 29 settembre 1997
                        Il presidente: Dell'Anno
 98C0503