P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale come sopra esposta; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 in relazione all'art. 3 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 29 settembre 1997 Il presidente: Dell'Anno 98C0503