P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa. Ordina che a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso nella camera di consiglio, dell'11 febbraio 1998. Il presidente: Vinci L'estensore: Scivoletto 98C0508