P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge  9  febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di
 legittimita' costituzionale di cui in premessa.
   Ordina che a cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio, dell'11 febbraio 1998.
                         Il presidente: Vinci
                                               L'estensore: Scivoletto
 98C0508