IL VICE-PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento n.  96/5152  reg.
 dibattimento  a  carico  di Ercolani Angelo e Peducci Cesare imputati
 del reato di cui  all'art.  21  della  legge  n.  319/1976  per  aver
 effettuato  gli  scarichi  delle  acque di lavorazione provenienti da
 insediamento produttivo, in assenza della prescritta  autorizzazione,
 ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  sollevata   in   detto   procedimento,
 dell'art.   21,  primo  comma,  della  legge  n.  319  del  1976,  in
 referimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
   Il primo comma, del detto art. 21, punisce con sanzione penale  una
 violazione  puramente formale quale e' quella della mancata richiesta
 di autorizzazione allo scarico, mentre l'esercizio di uno scarico con
 superamento dei parametri di accettabilita' viene punita,  dal  terzo
 comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta
 dall'art. 3, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio
 1995,  n.  172),  a  seconda  se si tratti di scarichi provenienti da
 insediamenti  civili  e  da  pubbliche  fognature  o  provenienti  da
 insediamenti   produttivi,  rispettivamente,  con  la  sola  sanzione
 amministrativa o con pene piu' lievi.
   Non appare manifestamente infondato il dubbio che  tale  disparita'
 di   trattamento  violi  il  principio  di  ragionevolezza  che  deve
 caratterizzare  la  discrezionalita'  che  certamente  appartiene  al
 legislatore  nel  determinarsi  nelle  sue  scelte  punitive, secondo
 l'insegnamento che deriva dalle  piu'  recenti  sentenze  di  codesto
 supremo  Organo,  anche  per garantire la finalita' rieducativa della
 pena che sarebbe certamente frustrata dall'applicazione  di  sanzioni
 di natura e gravita' non proporzionali ai fatti contestati.
   Infatti  e'  evidente che l'offensivita' al bene giuridico tutelato
 che puo' derivare dal mancato  rispetto  dei  limiti  tabellari  puo'
 essere  molto superiore alla concreta offensivita' della sola mancata
 richiesta di autorizzazione allo scarico. In questa  seconda  ipotesi
 puo' benissimo essere che lo scarico di per se', pur non autorizzato,
 possa  ugualmente essere conforme alle prescrizioni tabellari statali
 o regionali e non appare logico irrogare, in queste ipotesi, sempre e
 comunque una sanzione penale.
   Apparirebbe molto piu' ragionevole limitare la sanzione  penale  ai
 casi  in  cui  lo  scarico  non  autorizzato  risulti non conforme ai
 parametri,  prevedendo  per  il  fatto  della  mancata  richiesta  di
 autorizzazione allo scarico, risultato comunque conforme ai parametri
 di legge, la sola sanzione amministrativa.
   L'organo  remittente  e'  consapevole che codesto supremo Organo ha
 gia' dichiarato l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  pretore  di  Grosseto con ordinanza 6
 aprile 1995, ma a ben vedere la questione che viene oggi  prospettata
 ha  profili  diversi,  che  potrebbero,  quindi, a giudizio di questo
 organo, comportare un giudizio  diverso.  Infatti  l'inammissibilita'
 dichiarata   con   sentenza   18-29   luglio   1996   si  basa  sulla
 impossibilita' che la Corte costituzionale introduca nell'ordinamento
 figure di reato o aggravamenti  di  pena,  potere  che  e'  riservato
 esclusivamente  al  legislatore  in  ossequio al principio di stretta
 legalita' dei reati e delle pene sancito dall'art. 25, secondo comma,
 della Costituzione.
   La  presente  questione,  invece,  comporterebbe,  naturalmente  se
 ritenuta  fondata,  una  mera  limitazione della applicabilita' della
 sanzione penale prevista dall'art 21, primo comma, alle sole  ipotesi
 di  effettivo superamento dello scarico non autorizzato dei parametri
 di legge, inquadrando, cosi', le ipotesi di violazione  solo  formali
 (mancata  richiesta  di quanto era comunque autorizzabile) nella piu'
 consona categoria degli illeciti amministrativi.
   La rilevanza della questione  di  legittimita'  costituzionale  nel
 procedimento  in  oggetto  e'  confermata  dal successivo rilascio di
 regolare autorizzazione allo scarico alla societa'  della  quale  gli
 imputati  rivestono  la  qualifica di rappresentante legale e gestore
 magazzini per lo stoccaggio.