P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso  in  oggetto,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come  modificato
 dall'art.    17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione
 al principio costituzionale della riserva relativa di  legge  e  agli
 artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  18  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 98C0537