P. Q. M. Visti gli artt. 3, 27, 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953, 60, legge n. 689 del 1981 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilita' delle pene sostitutive ex art. 53 e segg., legge n. 689 del 1981 alle violazioni in materia urbanistica; Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Forli', addi' 17 febbraio 1998 Il pretore: Celli 98C0546