P. Q. M.
   Visti gli artt. 3, 27, 134 della  Costituzione  e  23  della  legge
 costituzionale  n.  87  del  1953, 60, legge n. 689 del 1981 dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60, legge n. 689 del 1981 nella parte in cui
 prevede l'esclusione dell'applicabilita' delle  pene  sostitutive  ex
 art.  53  e  segg.,  legge n. 689 del 1981 alle violazioni in materia
 urbanistica;
   Ordina la trasmissione degli atti, a cura della  cancelleria,  alla
 Corte costituzionale;
   Sospende il procedimento;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Forli', addi' 17 febbraio 1998
                           Il pretore: Celli
 98C0546