Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0553