Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in
 motivazione, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 155,  quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli
 artt.  3  e  30  della  Costituzione,  dal  tribunale  di  Como   con
 l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e
 155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,  24
 e  30  della  Costituzione,  dal pretore di Torino con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0553