Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione alla lett. f) ed all'art. 2, primo comma, lett. d) della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0571