Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  secondo
 comma,  n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
 residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione  alla
 lett.  f)  ed  all'art.  2, primo comma, lett. d) della legge Regione
 Lombardia 5 dicembre 1983,  n.  91  (Disciplina  dell'assegnazione  e
 della  decadenza  degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica) e
 successive modifiche, sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  115,
 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo  regionale
 per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0571