IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti  di  causa,  in
 relazione al procedimento n. 3/97 r.g. esecuzione penale;
                             O s s e r v a
   Con ricorso del 20 maggio 1997, il pubblico ministero della procura
 presso  la  pretura  di Foggia, chiedeva la revoca dei benefici della
 sospensione  condizionale  della  pena,  beneficio  concesso  con  la
 sentenza del 9 ottobre 1996, emessa nei confronti dell'imputato Pirro
 Raffaele e passata in giudicato il 2 dicembre 1996.
   Con  decreto  del  24  maggio  1997,  il  vice pretore avv. Stilla,
 fissava il procedimento in camera di  consiglio,  dandone  avviso  al
 p.m. all'imputato ed al difensore.
   All'udienza   del  26  novembre  1997,  previo  accertamento  della
 regolarita' delle  comunicazioni,  comparivano  tutte  le  parti.  Il
 pubblico ministero, dott. Antonucci Severino, uditore giudiziario con
 piu'   di   quattro   mesi   di  tirocinio,  sollevava  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 71  e  72,  r.d.  30  gennaio
 1941,  n.  12,  in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in
 cui consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere  le
 funzioni   di   p.m.   nell'udienza   dibattimentale,   di  convalida
 dell'arresto e del fermo, nonche' di svolgere le altre  funzioni  ivi
 elencate  con esclusione dell'udienza in camera di consiglio e per la
 precisione per le udienze  camerali  di  esecuzione  penale,  facendo
 rilevare,  tra  l'altro, la disparita' di trattamento e l'illogicita'
 di tale disciplina in relazione a quella che consente ai vice pretori
 onorari  di  svolgere,  senza preclusione alcuna anche le funzioni di
 giudice dell'esecuzione penale nel procedimento di cui  all'art.  666
 c.p.p.  e  tanto in applicazione degli artt. 32 e 34, r.d. 30 gennaio
 1941, n. 12.
   Il difensore di fiducia nulla  osservava  in  merito  all'eccezione
 sollevata dal dott. Antonucci.
   Da quanto esposto il vice pretore avv. Pasquale Stilla, ritiene che
 la  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m.  sia
 rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti
                              M o t i v i
   Peliminarmente  va  rilevato  che  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  trova  fondamento  nel fatto che rispetto al presente
 giudizio assume rilevanza la circostanza che ad esso non partecipa un
 magistrato della procura della Repubblica, ma un soggetto  che  sulla
 base  di quanto indicato tassativamente dall'art. 72, r.d. 30 gennaio
 1941, n. 12, non puo' partecipare all'udienza camerale  di  incidente
 di  esecuzione,  anche  se  puo'  svolgere altre funzioni di pubblico
 ministero, in quanto uditore giudiziario con oltre  quattro  mesi  di
 tirocinio.
   Orbene   ne   deriva   che  trattandosi  di  un  soggetto,  uditore
 giudiziario con oltre  quattro  mesi  di  tirocinio,  non  rientrante
 nell'elenco  tassativo  dei soggetti che possano svolgere funzioni di
 p.m., in sede camerale  di  esecuzione  penale,  la  questione  della
 legittimita'  costituzionale  deve essere valutata in via preliminare
 poiche', nel caso contrario avremmo una nullita' di  ordine  generale
 rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto la
 tassativita'  dell'elenco  contenuto  nell'art. 72 r.d. cit., importa
 che la sua inosservanza si risolve  in  una  violazione  delle  norme
 sulla   partecipazione   dei   p.m.   al  procedimento  camerale  con
 conseguente nullita' in relazione,  si  ripete,  alla  partecipazione
 delle funzioni di pubblico ministero, art. 178, lett. b) c.p.p.
   La suddetta norma non puo' essere estesa nemmeno ad altri soggetti,
 poiche'  in  tal  modo  si avrebbe un'aplicazione arbitraria, perche'
 contra legem della norma stessa, con  conseguente  nullita'  assoluta
 del giudizio.
    Nel  merito  la  manifesta fondatezza della questione sollevata e'
 invece ricavabile dal raffronto degli artt. 71 e 72 r.d. n. 12 del 30
 gennaio 1941, i quali  disciplinano  tassativamente  quali  siano  le
 funzioni  di  pubblico  ministero  attribuite  ai  magistrati onorari
 (procuratori legali), uditori giudiziari con piu' di quattro mesi  di
 tirocinio  e ufficiali di polizia giudiziaria, con gli artt. 32, 33 e
 34, r.d. citato,  i  quali  disciplinano  le  funzioni  e  competenze
 attribuite del pretore da parte dei vice pretori onorari.
   La  contrarieta'  ai  principi  costituzionali degli artt. 71 e 72,
 r.d.  citato,  si   evidenzia   soprattutto   nella   diversita'   di
 regolamentazione   della   partecipazione   all'udienza  camerale  di
 esecuzione penale.
   Difatti l'art.  72  elenca  i  compiti  che  il  procuratore  della
 Repubblica puo' delegare ai soggetti ivi elencati, escludendo che tra
 tali  compiti  vi  rientri  la possibilita' di poter partecipare alle
 udienze in camera di consiglio; viceversa. l'art. 33 e 34, r.d.  cit.
 nell'elencare  le  varie  funzioni attribuite ai vice pretori onorari
 non esclude affatto che gli stessi possano partecipare  alle  udienze
 camerali  di  esecuzione  penale di cui all'art. 666, c.p.p. La norma
 consente che i vice pretori onorari possano svolgere, come in effetti
 hanno  sempre  svolto,  tutte le funzioni elencate nell'art. 33, r.d.
 cit.   compresa quindi  la  partecipazione  e  conseguente  qiudizio,
 all'udienza camerale.
   Da  tanto  ne  deriva l'evidente illogicita' per cui le funzioni di
 pretore possono essere svolte dai  vice  pretori  onorari  mentre  le
 funzioni  di  pubblico ministero non possono essere svolte da un vice
 procuratore onorario e, si badi, nemmeno da  un  uditore  giudiziario
 con oltre quattro mesi di tirocinio.
   La  diversita'  di disciplina delle funzioni attribuite ai soggetti
 di cui all'art. 72 e 33, r.d. cit. non appare ragionevole  ponendosi,
 in tal modo in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   Tra  i  vice  pretori onorari ed i vice procuratori onorari nonche'
 con i soggetti indicati nell'art. 72, r.d.  cit.  non  esiste  alcuna
 differenza   di   professionalita'   e   di  indipendenza  che  possa
 giustificare una disparita'  di  trattamento  e  di  attribuzione  di
 funzioni. Infatti se le udienze camerali di esecuzione penale possono
 esser  presiedute dai vice pretori onorari, come in effetti e' sempre
 avvenuto, i quali vengono chiamati a decidere sui ricorsi  presentati
 ex  art.  666,  c.p.p.,  allo stesso modo deve essere riconosciuta la
 possibilita'  di  partecipare  alle  suddette  udienze,  ai  soggetti
 indicati   nell'art.   72   r.d.   cit.,   in   quanto  sussiste  una
 disomogeneita' del sistema, contrastante con il  principio  contenuto
 nell'art. 3 Cost.
    Dall'esame  delle  norme vi e' contrasto anche con quanto previsto
 dall'art. 97  Cost.  in  quanto  determinano  un'organizzazione  deli
 uffici  di  p.m.  che  si  pone in contrasto con il principio di buon
 andamento della pubblica amministrazione.
   Difatti la possibilita' che le  funzioni  di  p.m.  possano  essere
 svolte  da persone diverse dai magistrati addetti alla procura, trova
 la sua giustificazione  nel  fatto  che  nelle  sedi  centrali  della
 procura  delle  Repubblica  occorre svolgere particolare attivita' di
 indagine, che richiedono la costante presenza di  magistrati  addetti
 alla  procura.   Per cui in applicazione dell'art. 72 r.d. cit. si ha
 che si finisce con il precludere l'attivita' di  indagine,  frustando
 la   stessa   finalita',  di  cui  allart.  72,  laddove  prevede  la
 delegabilita' di alcune funzioni di  pubblico  ministero  finalizzato
 allo scopo di consentire ai magistrati di poter espletare l'attivita'
 di indagine.