P.Q.M.
   Visti gli artt. 14 della Costituzione, 1 della legge costituzionale
 del 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei
 sensi e nei limiti di cui alla motivazione;
   Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al  Presidente
 del  Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
   Cosi' deciso in San Giovanni Rotondo, li' 19 marzo 1998.
                           Il pretore: Stilla
 98C0624