P.Q.M. Visti gli artt. 14 della Costituzione, 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in San Giovanni Rotondo, li' 19 marzo 1998. Il pretore: Stilla 98C0624