P. Q. M.
   Sospende  il  giudizio,  disponendo  l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza venga  notificata  a  cura  della
 cancelleria  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Potenza, addi' 13 febbraio 1998
                        Il presidente: Borraccia
 98C0632