P. Q. M. Letti gli artt. 134 segg. della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) della legge 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si applica ai minorenni; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al condannato, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. L'Aquila, addi' 26 marzo 1998 Il magistrato di sorveglianza: Eramo 98C0646