P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione III,
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997, n.  127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva di legge nonche' gli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  26  novembre
 1997.
                         Il presidente: Cossu
                                               Il consigliere: Mollica
 98C0729