Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma,  del  codice
 civile,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  23  della
 Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli,  sez. vicaria,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Contri
                        Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.
                        Il cancelliere: Milana
 98C0765