P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n.
 570, nella parte in cui si stabilisce che l'azione penale per i reati
 di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data
 del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e
 112 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria sia  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento l'ordinanza di  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
     Udine, addi' 3 aprile 1998
 Il presidente: Formaio
 98C0827