P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui si stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Udine, addi' 3 aprile 1998 Il presidente: Formaio 98C0827