Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana; non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con la seconda delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0874