Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara:
     la   manifesta   infondatezza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre  1993,  n.
 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
 dei  conti),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 14 gennaio
 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e  108  della
 Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione
 giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana;
     non  fondata,  nei  sensi  di cui in motivazione, la questione di
 legittimita' costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a),
 sollevata,  in  riferimento   all'art.   25,   primo   comma,   della
 Costituzione,  con  la  seconda  delle  ordinanze  in epigrafe, dalla
 sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Vari
 Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
 Il cancelliere: Fruscella
 98C0874