P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio 1948, n 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, la Corte dei conti, Sezione  giurisdizionale  per  la  regione
 Lazio,  ritiene  rilevante  ai fini della decisione del ricorso e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  comma  189,  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  con
 riferimento agli artt.  77, 70 e segg., e 3 della  Costituzione,  per
 quanto  concerne l'operativita' retroattiva della disposizione stessa
 fino alla data  di  emanazione  del  decreto-legge  decaduto  e  solo
 limitatamente  ad  alcune  categorie  di  lavoratori; con riferimento
 inoltre agli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 3, 36 e 38  della
 Costituzione,  per  la  parte  in cui stabilisce il totale divieto di
 cumulo del trattamento pensionistico di attivita' con  ogni  tipo  di
 reddito da attivita' autonoma libero-professionale;
   Sospende  il  giudizio ed ordina alla segreteria di trasmettere gli
 atti alla Corte costituzionale, nonche'  di  notificare  la  presente
 ordinanza  alle  parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e darne  comunicazione  ai  Presidenti,  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera di consiglio del 5 dicembre
 1997.
                         Il presidente: Ranucci
 98C0983