P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ritiene rilevante ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento agli artt. 77, 70 e segg., e 3 della Costituzione, per quanto concerne l'operativita' retroattiva della disposizione stessa fino alla data di emanazione del decreto-legge decaduto e solo limitatamente ad alcune categorie di lavoratori; con riferimento inoltre agli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 3, 36 e 38 della Costituzione, per la parte in cui stabilisce il totale divieto di cumulo del trattamento pensionistico di attivita' con ogni tipo di reddito da attivita' autonoma libero-professionale; Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, nonche' di notificare la presente ordinanza alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e darne comunicazione ai Presidenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 1997. Il presidente: Ranucci 98C0983