Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche' dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C1022