Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  20
 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni
 sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al  Governo
 contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche'
 dell'art.   10 del d.P.R. 28  novembre  1980,  n.  787  (Norme  sulle
 competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio
 del  Ministero  delle finanze e disposizioni integrative e correttive
 dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,
 29  settembre 1973, numeri 600 e 602), sollevata, in riferimento agli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C1022