Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 36 della legge
 della Regione  Siciliana  23  febbraio  1962,  n.  2  (Norme  per  il
 trattamento  di  quiescenza,  previdenza  ed assistenza del personale
 della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione
 Siciliana  25  maggio  1995,  n.  46  (Disposizioni  concernenti   il
 personale regionale.  Sospensione trattamento anticipato di pensione.
 Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali
 ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5
 della  Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti
 per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
                                Allegato
                   Reg. ord. nn. 511 e 613 del 1997
        Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998.
    Ritenuto  che nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso
 dalla Sezione di controllo della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
 Siciliana  -  con  ordinanza  del  19  dicembre 1996 (r.o. n. 511 del
 1997), emessa in occasione del riscontro di legittimita' sul  decreto
 concernente  la  liquidazione del trattamento di pensione di Di Bella
 Pietro - hanno depositato memoria di intervento:
     a)  il medesimo Di Bella, il quale assume di essere legittimato a
 partecipare al presente  giudizio  di  costituzionalita'  in  ragione
 dello  specifico  interesse  derivante dall'incidenza di un eventuale
 accoglimento della sollevata questione sulla decorrenza ed  ammontare
 del suo trattamento pensionistico;
     b)  la  Confederazione  Autonoma  Sindacati  Italiani  Lavoratori
 (C.A.S.I.L.)  Sezione regionale per la Sicilia, assumendo,  in  punto
 di  legittimazione  attiva a partecipare al presente giudizio, che la
 decisione  della  Corte  potrebbe  avere  ripercussioni  dirette  sul
 trattamento  di  quiescenza  gia'  liquidato in favore dei pensionati
 regionali collocati a riposo dopo il 30 giugno 1995, cosicche' appare
 giustificato  che  costoro,  tramite  il  sindacato  al  quale  hanno
 aderito,  possano  tutelare i propri diritti "che verrebbero posti in
 discussione dopo anni  e  che,  invece,  debbono  considerarsi  ormai
 intangibili";  Ritenuto,  altresi',  che nel giudizio di legittimita'
 costituzionale promosso dalla Sezione di controllo  della  Corte  dei
 conti per la Regione Siciliana - con altra ordinanza, emessa del pari
 il  19  dicembre  1996  (r.o.  n.  613  del  1997),  in occasione del
 riscontro di legittimita' sui decreti concernenti la liquidazione del
 trattamento di pensione di Meli Salvatore e Ficarra Concetta -  hanno
 depositato memorie di intervento:
     1)  Montalto  Maria  Rosa  ed altri 11 pensionati gia' dipendenti
 della Regione Siciliana (Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini
 Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna,  Di
 Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e
 Gerardi  Rosa  Maria)  assumendo  di  avere titolo per partecipare al
 giudizio, essendo il proprio interesse ad  intervenire  "direttamente
 collegato  con  l'oggetto  del giudizio di costituzionalita'", atteso
 che  "un'eventuale  pronuncia  di   accoglimento   comporterebbe   la
 riduzione  della  pensione  cui  esse  hanno  diritto  in  base  alla
 normativa regionale";
     2) Sirianni Giuliana e Noto Margherita, anch'esse pensionate gia'
 dipendenti   della   Regione   Siciliana,   che   hanno    sviluppato
 argomentazioni  in  tutto  identiche  a quelle contenute nell'atto di
 intervento di Montalto Maria Rosa ed altri,  come  innanzi  riferito.
 Considerato  che,  alla  luce  dei  precedenti  della  giurisprudenza
 costituzionale, non sussistono ragioni per ammettere gli interventi:
     a) della Confederazione Autonoma  Sindacati  Italiani  Lavoratori
 (C.A.S.I.L.) Sezione regionale per la Sicilia;
     b)  di  Montalto Maria Rosa, Scardino Angela, Pecorella Contessa,
 Ferrini Anna  Maria,  Corda  Vincenza,  Scaletta  Carmela,  Ingrassia
 Giovanna,  Di  Stefano  Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita,
 Lombardi  Anna  e  Gerardi  Rosa  Maria,  Sirianni  Giuliana  e  Noto
 Margherita;  Riservata, in considerazione della diversa posizione del
 Di  Bella  Pietro,  ogni  decisione,  sull'intervento  del  medesimo,
 all'esito della discussione del giudizio.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ammette con riserva, l'intervento di Di Bella Pietro;
   Dichiara inammissibili gli altri atti di intervento.
                        Il Presidente: Granata
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