Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella Allegato Reg. ord. nn. 511 e 613 del 1997 Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998. Ritenuto che nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana - con ordinanza del 19 dicembre 1996 (r.o. n. 511 del 1997), emessa in occasione del riscontro di legittimita' sul decreto concernente la liquidazione del trattamento di pensione di Di Bella Pietro - hanno depositato memoria di intervento: a) il medesimo Di Bella, il quale assume di essere legittimato a partecipare al presente giudizio di costituzionalita' in ragione dello specifico interesse derivante dall'incidenza di un eventuale accoglimento della sollevata questione sulla decorrenza ed ammontare del suo trattamento pensionistico; b) la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) Sezione regionale per la Sicilia, assumendo, in punto di legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, che la decisione della Corte potrebbe avere ripercussioni dirette sul trattamento di quiescenza gia' liquidato in favore dei pensionati regionali collocati a riposo dopo il 30 giugno 1995, cosicche' appare giustificato che costoro, tramite il sindacato al quale hanno aderito, possano tutelare i propri diritti "che verrebbero posti in discussione dopo anni e che, invece, debbono considerarsi ormai intangibili"; Ritenuto, altresi', che nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana - con altra ordinanza, emessa del pari il 19 dicembre 1996 (r.o. n. 613 del 1997), in occasione del riscontro di legittimita' sui decreti concernenti la liquidazione del trattamento di pensione di Meli Salvatore e Ficarra Concetta - hanno depositato memorie di intervento: 1) Montalto Maria Rosa ed altri 11 pensionati gia' dipendenti della Regione Siciliana (Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria) assumendo di avere titolo per partecipare al giudizio, essendo il proprio interesse ad intervenire "direttamente collegato con l'oggetto del giudizio di costituzionalita'", atteso che "un'eventuale pronuncia di accoglimento comporterebbe la riduzione della pensione cui esse hanno diritto in base alla normativa regionale"; 2) Sirianni Giuliana e Noto Margherita, anch'esse pensionate gia' dipendenti della Regione Siciliana, che hanno sviluppato argomentazioni in tutto identiche a quelle contenute nell'atto di intervento di Montalto Maria Rosa ed altri, come innanzi riferito. Considerato che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza costituzionale, non sussistono ragioni per ammettere gli interventi: a) della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) Sezione regionale per la Sicilia; b) di Montalto Maria Rosa, Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria, Sirianni Giuliana e Noto Margherita; Riservata, in considerazione della diversa posizione del Di Bella Pietro, ogni decisione, sull'intervento del medesimo, all'esito della discussione del giudizio. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ammette con riserva, l'intervento di Di Bella Pietro; Dichiara inammissibili gli altri atti di intervento. Il Presidente: Granata 98C1030